
Corte di Cassazione, Sezioni Unite Penali, sentenza n. 12348/20, depositata il 16 aprile
Non costituisce reato l’attività di coltivazione svolta in forma domestica destinata in via esclusiva all’uso personale di chi vi provvede.
“Ai fini della configurabilità del reato di coltivazione di stupefacenti non rileva la quantità di principio attivo ricavabile nell’immediatezza, essendo invece sufficiente che la pianta rinvenuta appartenga alla specie botanica vietata e che sia idonea a produrre sostanza stupefacente”.
Tuttavia, “devono ritenersi escluse, in quanto non riconducibili all’ambito di applicazione della norma penale, le attività di coltivazione di minime dimensioni svolte in forma domestica, che, per le rudimentali tecniche utilizzate, lo scarso numero di piante, il modestissimo quantitativo di prodotto ricavabile, la mancanza di ulteriori indici di un loro inserimento nell’ambito del mercato degli stupefacenti, appaiono destinate in via esclusiva all’uso personale del coltivatore“.
Così ha decretato la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 12348/20, depositata il 16 aprile 2020, accogliendo il ricorso di un trentenne campano condannato a un anno di reclusione e tremila euro di multa perché in casa aveva due piantine e una riserva di circa 11 grammi di cannabis.
Una pronuncia storica, quella in esame, che stabilisce la non punibilità della produzione domestica per uso personale.
Con l’arresto in esame, infatti, la Cassazione, pur ribadendo che la coltivazione di stupefacenti è illegale a prescindere dalla quantità di principio attivo ricavabile al momento dell’accertamento, esclude dall’area di operatività della norma la coltivazione domestica esercitata secondo determinate condizioni.
Vediamo subito, dunque, quando per le Sezioni Unite la coltivazione domestica non costituisce reato.
Quando la coltivazione domestica non è reato
La coltivazione domestica non costituisce reato quando sono presenti tutte le seguenti condizioni:
-
- la coltivazione è finalizzata all’uso personale di chi vi provvede;
- minima dimensione della coltivazione;
- il suo svolgimento in forma domestica e non in forma industriale;
- rudimentalità delle tecniche utilizzate;
- scarso numero di piante;
- modestissimo quantitativo di prodotto ricavabile;
- mancanza di indici di un inserimento dell’attività nell’ambito del mercato degli stupefacenti.
Non basta, perciò, che la coltivazione sia intrapresa con l’intenzione soggettiva di soddisfare esigenze di consumo personale. La condotta di coltivazione domestica destinata all’autoconsumo è priva di tipicità penale e non costituisce reato solo qualora ricorrano tutte le condizioni sopra specificate.
Inoltre, i giudici della Cassazione ricordano che, con riferimento alla suddetta condotta di coltivazione domestica, non trova applicazione il D.P.R. 309 del 1990, art. 75 (“Condotte integranti illeciti amministrativi”) fintanto che le piante non abbiano effettivamente prodotto sostanza stupefacente con efficacia drogante.
Infatti, l’art. 75 del D.P.R. 309/1990 dispone che vengano elevate sanzioni di natura amministrativa a chiunque importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque detiene sostanze stupefacenti per un uso di tipo personale; condotte tra le quali non viene annoverata quella di “coltivazione”.
Qualora, però, la coltivazione domestica a fini di autoconsumo produca effettivamente una sostanza stupefacente dotata di efficacia drogante, le sanzioni amministrative dell’art. 75 potranno essere applicate al soggetto agente considerato non come coltivatore, ma come detentore di sostanza destinata ad uso personale.
Quando la coltivazione domestica è reato
In tutti gli altri casi, e cioè ogni qual volta non ricorrano cumulativamente le condizioni prima indicate, la coltivazione domestica è reato e, come tale, è penalmente perseguibile.
In merito, le Sezioni Unite precisano che, in quanto reato di pericolo presunto, il delitto di coltivazione di stupefacenti si configura indipendentemente dalla quantità di principio attivo ricavabile nell’immediatezza dell’accertamento.
È, infatti, sufficiente la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e produrre sostanza stupefacente.
Aggiungono, poi, gli Ermellini che per “coltivazione” deve intendersi l’attività svolta dall’agente in ogni fase dello sviluppo della pianta, dalla semina fino al raccolto.
Alla coltivazione penalmente illecita restano comunque applicabili l’art. 131-bis c.p., qualora sussistano i presupposti per ritenerne la particolare tenuità, nonché, in via gradata, il D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, qualora sussistano i presupposti per ritenere la minore gravità del fatto.
Nella motivazione, le Sezioni Unite spiegano quali sono le conseguenze qualora il “coltivatore” venga altresì trovato in possesso di sostanza stupefacente da lui prodotta: tale detenzione non viene punita in quanto assorbita nel reato di coltivazione.
In tal senso, infatti, la sentenza della Corte Costituzionale n. 109 del 2016 ha chiarito che la disponibilità del prodotto della coltivazione non rappresenta altro che l’ultima fase della coltivazione stessa, tale da poter essere qualificata come post factum non punibile, in quanto ordinario e coerente sviluppo della condotta penalmente rilevante.
Riepilogando
1 | Coltivazione domestica al fine di autoconsumo, quando ricorrono tutte le condizioni indicate dalla Cassazione (minima dimensione della coltivazione, rudimentalità delle tecniche utilizzate, ecc.) | E’ considerata ATTIVITA’ LECITA per mancanza di tipicità |
2 | Coltivazione industriale che, all’esito del completo processo di sviluppo delle piante, non produca sostanza stupefacente | E’ considerata ATTIVITA’ LECITA per mancanza di offensività in concreto |
3 | Detenzione di sostanza stupefacente esclusivamente destinata al consumo personale, anche se ottenuta attraverso una coltivazione domestica penalmente lecita | Soggetta al regime sanzionatorio amministrativo del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 75 |
4 | Coltivazione PENALMENTE ILLECITA | È perseguibile penalmente ai sensi dell’art. 73 D.P.R. 703/90. Restano comunque applicabili l’art. 131-bis c.p. (particolare tenuità del fatto) ovvero, in subordine, il D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 (minore gravità del fatto) |
Approfondiamo: il caso esaminato dalle Sezioni Unite
La pronuncia in esame prende le mosse dalla vicenda di un uomo ritenuto colpevole dei reati di detenzione di stupefacenti e di munizioni di arma da fuoco nonché di coltivazione di due piante di marijuana.
Condannato in primo e in secondo grado, la difesa proponeva ricorso per cassazione evidenziando, rispetto alla condotta di coltivazione, che le circostanze del caso di specie non rendevano concretamente offensiva la sua condotta.
In particolare, nel ricorso esaminato la difesa sosteneva che l’offensività della condotta sarebbe stata affermata dalla Corte d’appello in mancanza di un accertamento sull’idoneità delle piante a produrre un effetto drogante, che non può desumersi dalla sola presenza di ramificazioni, dato che il principio attivo è contenuto nelle infiorescenze.
La difesa lamentava, inoltre, il travisamento della prova, non emergendo, dagli atti acquisiti in giudizio, che le piante avessero raggiunto un apprezzabile grado di sviluppo.
In merito alla questione evidenziata, affatto nuova agli Ermellini, la Terza Sezione della Cassazione rilevava un contrasto interpretativo nella giurisprudenza di legittimità in relazione alla nozione giuridica della “coltivazione” di piante da cui siano ricavabili sostanze stupefacenti.
Pertanto, sottoponeva il contrasto rilevato al vaglio delle Sezioni Unite ai sensi dell’art. 618 c.p.p., comma 1, così chiamate a pronunciarsi in ordine alla nozione di offensività in concreto del reato di coltivazione non autorizzata di sostanze stupefacenti.
I precedenti indirizzi della giurisprudenza
Nell’ordinanza di rimessione venivano posti a confronto due differenti indirizzi delineatisi nella giurisprudenza della Suprema Corte.
Secondo un primo indirizzo, ai fini della punibilità della coltivazione di stupefacenti, l’offensività della condotta consiste nella sua idoneità a produrre la sostanza per il consumo, sicché non rileva la quantità di principio attivo ricavabile nell’immediatezza, ma la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre la sostanza stupefacente, nell’obiettivo di scongiurare il rischio di diffusione futura della sostanza stupefacente (Sez. 6, n. 35654 del 28/04/2017, Nerini, Rv. 270544; Sez. 53337 del 23/11/2016, Trabanelli, Rv. 268695; Sez. 6, n. 52547 del 22/11/2016, Losi, Rv. 268938; Sez. 6, n. 25057 del 10/05/2016, Iaffaldano, Rv. 266974; Sez. 3, n. 23881 del 23/02/2016, Damioli, Rv. 267382).
Secondo un diverso orientamento, ai fini della configurabilità del reato di coltivazione di piante stupefacenti, non è sufficiente la mera coltivazione di una pianta conforme al tipo botanico vietatoche, per maturazione, abbia raggiunto la soglia minima di capacità drogante, ma è altresì necessario verificare se tale attività sia concretamente idonea a ledere la salute pubblica ed a favorire la circolazione della droga alimentandone il mercato (Sez. 3, n. 36037 del 22/02/2017, Compagnini, Rv. 271805; Sez. 6, n. 8058 del 17/02/2016, Pasta, Rv. 266168; Sez. 6, n. 5254 del 10/11/2015, Pezzato, Rv. 265641; Sez. 6, n. 33835 del 08/04/2014, Piredda, Rv. 260170).
La decisione delle Sezioni Unite
Alle Sezioni Unite della Cassazione veniva, dunque, rimesso la seguente questione di diritto:
“Se, ai fini della configurabilità del reato di coltivazione di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti, è sufficiente che la pianta, conforme al tipo botanico previsto, sia idonea, per grado di maturazione, a produrre sostanza per il consumo non rilevando la quantità di principio attivo ricavabile nell’immediatezza, ovvero se è necessario verificare anche che l’attività sia concretamente idonea a ledere la salute pubblica ed a favorire la circolazione della droga alimentandone il mercato“.
In risposta al quesito sottomesso, gli Ermellini, con sentenza depositata in data 16.4.2020 affermavano il seguente principio di diritto:
“Il reato di coltivazione di stupefacenti è configurabile indipendentemente dalla quantità di principio attivo ricavabile nell’immediatezza, essendo sufficienti la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre sostanza stupefacente; devono però ritenersi escluse, in quanto non riconducibili all’ambito di applicazione della norma penale, le attività di coltivazione di minime dimensioni svolte in forma domestica, che, per le rudimentali tecniche utilizzate, lo scarso numero di piante, il modestissimo quantitativo di prodotto ricavabile, la mancanza di ulteriori indici di un loro inserimento nell’ambito del mercato degli stupefacenti, appaiono destinate in via esclusiva all’uso personale del coltivatore“.
Sulla scorta del principio enunciato, gli Ermellini censuravano la decisione della Corte di Appello che aveva richiamato l’orientamento tradizionale, ormai superato, secondo cui ogni attività di coltivazione di piante stupefacenti doveva ritenersi penalmente rilevante, senza distinzioni, anche qualora destinata in via esclusiva al consumo personale del coltivatore.
Per l’effetto, la Suprema Corte annullava con rinvio la sentenza impugnata con riguardo al reato di coltivazione contestato.
Dott.ssa Giulia Spadafora