Cosa succede in caso di guida in stato di ebbrezza. Quali sono le conseguenze dell’accertamento dell’ebbrezza alcolica per chi si trova al volante.

tasso alcomemico alto

Un tema di assoluta attualità è quello delle conseguenze dell’accertamento della guida in stato di ebbrezza alla luce dell’attuale formulazione dell’art. 186 del Codice della Strada (D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285).

Innanzitutto occorre precisare come l’attuale normativa, all’art. 186 comma 2 del Codice della Strada, introduce tre differenti ipotesi di ebbrezza alle quali corrispondono tre differenti risposte sanzionatorie:

  • a): un primo scaglione prevede l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 527 a euro 2.108,qualora sia  stato  accertato  un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore  a  0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro   (g/l).   All’accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;
  • b): il secondo scaglione, invece, prevede l’applicazione dell’ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l’arresto fino a sei mesi   qualora sia stato accertato  un valore corrispondente ad un tasso  alcolemico  superiore  a  0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l).  All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;
  • c) infine, il terzo scaglione, prevede l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l’arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato  un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro g/l). All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata. La patente di guida è sempre revocata in caso di recidiva nel biennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche  se  e’ stata applicata la sospensione condizionale della pena, è  sempre  disposta  la  confisca  del veicolo con il quale è stato commesso  il  reato,  salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato.

Analizzando attentamente le tre fattispecie previste dalla normativa in vigore la prima circostanza che deve essere evidenziata come il primo dei tre scaglioni (lett. a) preveda per il trasgressore l’applicazione di una mera sanzione amministrativa, mentre le successive ipotesi (lett. b e c) vengono ad assumere un rilievo penale.

In altre parole, qualora l’alcooltest darà un risultato superiore allo 0,8, il trasgressore verrà sottoposto ad un processo penale che si celebrerà dinanzi al giudice in composizione monocratica presso il tribunale territorialmente competente.

Inoltre, per il conducente sorpreso alla guida con un tasso alcolemico superiore a 1.5 g/l si applica la confisca del mezzo (sempre che quest’ultimo non appartenga a soggetti terzi).

In ogni modo, all’accertamento dello stato di ubriachezza seguirà un periodo di sospensione della patente di guida di periodo variabile a seconda della gravità della trasgressione commessa.

Le sanzioni di cui sopra vengono poi automaticamente raddoppiate in caso di commissione di incidente e il veicolo viene sottoposto a fermo amministrativo.

Ma cosa succede e come comportarsi in caso di controllo da parte delle forze dell’ordine?

Innanzi tutto la normativa prevede che gli organi di Polizia possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualora nutrano dubbi in ordine alle loro condizioni attraverso l’utilizzo di strumentazioni espressamente indicate da regolamento ministeriale.

In altre parole, il conducente viene invitato a sottoposti all’etilometro, anche detto alcoltest.

Se l’accertamento ha valore superiore a 0,5 g/l il conducente è considerato in stato di ebrezza.

A questo proposito occorre precisare che differentemente da quanto si potrebbe credere, il diniego di sottoporsi al controllo del tasso alcolemico da parte del conducente ha conseguenze tutt’altro che favorevoli: infatti, il soggetto viene automaticamente collocato al terzo scaglione (lett. c) al quale sono comminate le sanzioni più severe oltre alla confisca del mezzo.

Pertanto, in caso di controllo è sempre consigliabile sottoporsi agli accertamenti richiesti e, soprattutto, mantenere un atteggiamento collaborativo con le forze di Polizia, per evitare di incorrere in fattispecie penali di maggiore gravita.

Non di rado, infatti, la tensione della situazione, unitamente alla condizione di ubriachezza fanno si che vengano assunti comportamenti poco ortodossi nei confronti delle forze di Polizia preposte ai controlli che configurano delitti anche di una certa gravità dai quali è meglio tenersi alla larga (ad esempio la resistenza o la violenza e minaccia a pubblico ufficiale).

Con l’ordinanza con la quale il Prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto può disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all’esito della visita medica.

Solo nel caso previsto dalla lettera a), ovverosia qualora il trasgressore non riporti un tasso alcolemico superiore allo 0,8 g/l sarà possibile avanzare al Prefetto una richiesta di permesso orario per esigenze di lavoro: tale permesso consente di guidare per un periodo di tempo limitato mai superiore a tre ore, al solo fine di raggiungere il luogo di lavoro e deve essere motivato dalla concreta impossibilità o comprovata difficoltà di raggiungere il luogo di lavoro.

La medesima istanza può essere avanzata al ricorrere di una situazione che avrebbe dato diritto alle agevolazioni di cui all’art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104

Tuttavia, occorre precisare come qualora l’istanza sia accolta, il periodo di sospensione è aumentato di un numero di giorni pari al doppio delle complessive ore per le quali è stata autorizzata la guida, arrotondato per eccesso.

Infine, la pena.

Come detto qualora l’accertamento del tasso alcolemico fornisca un risultato maggiore di 0,8 g/l la fattispecie di reato assume un rilievo penale punito con l’applicazione dell’ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l’arresto fino a sei mesi qualora il tasso etilico non risulti superiore a 1,5 g/l e con l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l’arresto da sei mesi ad un anno in caso contrario.

Tuttavia la normativa consente, nel caso in cui non si sia verificato un incidente stradale, che il giudice in caso di condanna, sempre che non vi sia opposizione da parte dell’imputato, disponga la pena del lavoro di pubblica  utilità di cui all’articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000,  n.  274 al posto dell’arresto.

In caso di svolgimento  positivo  del  lavoro  di  pubblica utilità, il giudice fissa una nuova udienza e  dichiara  estinto  il reato,  dispone  la  riduzione  alla  metà  della   sanzione   della sospensione  della  patente  e  revoca  la   confisca   del   veicolo sequestrato.

In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice che procede o il giudice dell’esecuzione tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione,  dispone  la  revoca  della  pena sostitutiva con ripristino di  quella  sostituita  e  della  sanzione amministrativa della sospensione della patente e della  confisca.

Preferenze Privacy
Quando visiti il ​​nostro sito Web, è possibile che vengano memorizzate informazioni tramite il browser da servizi specifici, solitamente sotto forma di cookie. Qui puoi modificare le tue preferenze sulla privacy. Tieni presente che il blocco di alcuni tipi di cookie potrebbe influire sulla tua esperienza sul nostro sito Web e sui servizi che offriamo.