
Nella prassi giudiziaria spesso e volentieri capita di trovarsi dinanzi a fatti di reato il cui esatto inquadramento giuridico appare difficoltoso in quanto la condotta del soggetto agente ben potrebbe essere ricondotta in più fattispecie delittuose.
E’ il caso, ad esempio, delle lesioni, specie nelle espressioni aggravate.
In questo caso, il dubbio potrebbe attenere la riconducibilità del reato nella fattispecie delle lesioni aggravate ovvero in quella del tentato omicidio.
la problematica che si pone è evidente con ripercussioni immaginabili anche in termini di risposta sanzionatoria: più blanda per le lesioni, decisamente più grave per il delitto di omicidio tentato.
Quali sono, dunque, gli elementi di discrimine tra le due fattispecie di reato?
Appare necessario, a questo proposito, verificare quei requisiti che la Corte di Cassazione ha individuato affinché possa dirsi configurato il delitto di omicidio tentato.
- In primo luogo,occorre porre l’attenzione alla condotta del soggetto agente: per parlare di tentato omicidio è necessario che le lesioni inferte alla vittima siano potenzialmente idonee a cagionare la morte della vittima. Tale verifica dovrà essere effettuata in concreto sulla base di una prognosi effettuata ex post (, Sez. I Penale, 1 luglio 2014, Pres. Giordano, Est. Bonito, n. 28231). Un esito negativo di tale accertamento determina l’esclusione dei requisiti dell’idoneità e dell’adeguatezza, scongiurando categoricamente la ricorrenza del delitto di omicidio tentato. Occorre poi tenere conto della differente potenzialità dell’azione lesiva: nel caso delle lesioni la carica offensiva dell’azione si esaurisce nell’evento prodotto; nell’ipotesi del tentato omicidio è necessaria la sussistenza di un quid pluris che tende ed è idoneo a determinare un evento più grave di quello realizzato in danno dello stesso bene giuridico o di uno superiore, riguardante lo stesso soggetto passivo, che non si realizza per ragioni estranee alla volontà dell’agente (Cass., Sez. I, Sent. 23 aprile 2015, n. 16991, Pres. Cortese, Est. Tardio).
- In secondo luogo,si deve analizzare l’elemento psichico, altrimenti detto quale fosse la volontà del soggetto agente al momento del fatto. E’ necessario, dunque, porsi il quesito: “Voleva il reo determinare la morte della sua vittima?”. Indagine, questa ultima, tutt’altro che semplice, specie nel caso di mancata confessione da parte dell’imputato. In questo caso, la Suprema corte precisa che “la prova del dolo deve essere desunta da fatti esterni o certi, aventi un sicuro valore sintomatico, e in particolare da quei dati della condotta che, per la loro non equivoca potenzialità offensiva, siano i più idonei a esprimere il fine perseguito dall’agente secondo l’id quod plerumque accidit” (, Sez. I, Sent. 23 aprile 2015, n. 16991, Pres. Cortese, Est. Tardio).
Solo l’attenta indagine degli elementi esposti, dunque, potranno consentire di addivenire ad un corretto inquadramento giuridico del fatto, ed è proprio in questo che si sostanzia l’arduo compito dell’avvocato che dovrà fornire al giudice tutti gli elementi utili affinché venga accolta la propria tesi difensiva.