La disciplina degli stupefacenti Si pubblica il testo in vigore dell’articolo 73 DPR 309/90 all’indomani della sentenza 40/2019 della Corte Costituzionale.

La disciplina degli stupefacenti

In particolare per quel che attiene all’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, il testo della disposizione vigente, all’indomani dei numerosi interventi normativi, risulta composto di 10 commi, dei quali:

  • I commi 1, 2, 3, 4, 5 sono stati modificati e i commi 1 – bis, 2 – bis e 5 – bis sono stati introdotti dall’art. 4-bis del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, poi dichiarato incostituzionale dalla Corte Costituzionale, con sentenza 12 – 25 febbraio 2014, n. 32;
  • Il comma 1 è stato poi nuovamente modificato all’indomani della sentenza della Corte Costituzionale n. 40/2019, che ha stabilito l’illegittimità costituzionale del citato articolo nella parte in cui prevedeva la pena minima della reclusione nella misura di otto anni anziché di sei anni;
  • Il comma 2 – bis è stato abrogato dall’art. 1, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 24 marzo 2011, n. 50, a decorrere dal 27 aprile 2011, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. 50/2011;
  • Il comma 5 ter è stato inserito dall’art. 3, comma 1, del D. L. 1 luglio 2013, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 94;
  • i commi 6 e 7 sono quelli di cui alla legge “Jervolino-Vassalli”.

Si riporta di seguito, per chiarezza, il testo attualmente in vigore dell’art. 73 DPR 309/90 così come modificato dai richiamati interventi normativi nonché, da ultimo, per l’effetto della recente sentenza della Corte Costituzionale:

  1. Chiunque, senza l’autorizzazione di  cui  all’articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette  in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad  altri, invia, passa o spedisce in transito,  consegna  per  qualunque  scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui  alla  tabella  I  prevista dall’articolo 14, e’ punito con la reclusione da sei a venti  anni  e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000.

 

1-bis. Con le medesime pene di cui al comma 1 e’  punito  chiunque, senza l’autorizzazione di  cui  all’articolo  17,  importa,  esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene:      a) sostanze stupefacenti  o  psicotrope  che  per  quantita’,  in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con  decreto  del Ministro della salute emanato  di  concerto  con  il  Ministro  della giustizia  sentita  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri   – Dipartimento  nazionale  per  le  politiche  antidroga,  ovvero   per modalita’ di presentazione, avuto riguardo al peso lordo  complessivo o  al  confezionamento  frazionato,  ovvero  per  altre   circostanze dell’azione,  appaiono  destinate  ad  un  uso   non   esclusivamente personale;      b)  medicinali  contenenti  sostanze  stupefacenti  o  psicotrope elencate nella tabella II, sezione A, che  eccedono  il  quantitativo prescritto. In questa ultima ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un terzo alla meta’.

 

  1. Chiunque, essendo munito dell’autorizzazione di cui all’articolo 17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nelle tabelle I e II di  cui all’articolo 14 , e’ punito con la reclusione da sei a ventidue  anni e con la multa da euro 26.000 a euro 300.000.

 

2-bis. COMMA ABROGATO.

 

  1. Le stesse pene si applicano  a  chiunque  coltiva,  produce  o fabbrica  sostanze  stupefacenti  o  psicotrope  diverse  da   quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.

 

  1. Quando le condotte di cui al comma 1 riguardano  i  medicinali ricompresi nella tabella II, sezioni A, B, C  e  D,  limitatamente  a quelli indicati nel numero  3-bis)  della  lettera  e)  del  comma  1 dell’articolo 14 e non ricorrono le condizioni  di  cui  all’articolo 17, si applicano le pene ivi stabilite, diminuite da  un  terzo  alla meta’.

 

  1. Salvo che il fatto  costituisca  piu’  grave  reato,  chiunque commette uno dei fatti previsti dal  presente  articolo  che,  per  i mezzi, la modalita’  o  le  circostanze  dell’azione  ovvero  per  la qualita’ e quantita’ delle sostanze, e’ di lieve entita’,  e’  punito con le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329.

 

5-bis. Nell’ipotesi di cui al comma 5, limitatamente  ai  reati  di cui al presente articolo commessi da persona tossicodipendente  o  da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice,  con  la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta  delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di  procedura  penale,  su richiesta dell’imputato e sentito il pubblico ministero, qualora  non debba concedersi il beneficio della  sospensione  condizionale  della pena, puo’ applicare, anziche’ le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilita’ di cui all’articolo  54  del  decreto legislativo  28  agosto  2000,  n.  274,  secondo  le  modalita’  ivi previste. Con la sentenza il giudice  incarica  l’ufficio  locale  di esecuzione penale esterna di verificare l’effettivo  svolgimento  del lavoro di pubblica utilita’. L’ufficio  riferisce  periodicamente  al giudice. In deroga a quanto  disposto  dal  citato  articolo  54  del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di  pubblica  utilita’ ha una  durata  corrispondente  a  quella  della  sanzione  detentiva irrogata. Esso puo’ essere disposto  anche  nelle  strutture  private autorizzate ai sensi dell’articolo 116, previo consenso delle stesse. In caso di violazione degli obblighi connessi  allo  svolgimento  del lavoro di pubblica utilita’, in deroga a quanto previsto  dal  citato articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, su richiesta del pubblico ministero o d’ufficio, il  giudice  che  procede,  o  quello dell’esecuzione, con le formalita’ di cui all’articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dell’entita’  dei  motivi  e  delle circostanze della  violazione,  dispone  la  revoca  della  pena  con conseguente   ripristino   di   quella   sostituita.   Avverso   tale provvedimento di revoca e’ ammesso ricorso per cassazione, che non ha effetto sospensivo. Il lavoro di pubblica utilita’ puo’ sostituire la pena per non piu’ di due volte.

 

5-ter. La disposizione di cui  al  comma  5-bis  si  applica  anche nell’ipotesi di reato diverso da quelli di cui al comma 5,  commesso, per una sola volta,  da  persona  tossicodipendente  o  da  assuntore abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope e  in  relazione  alla propria condizione di dipendenza o  di  assuntore  abituale,  per  il quale il giudice infligga una  pena  non  superiore  ad  un  anno  di detenzione, salvo che si tratti di reato previsto dall’articolo  407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale o di reato contro la persona.

 

  1. Se il fatto e’ commesso da tre o piu’ persone in concorso  tra loro, la pena e’ aumentata.

 

  1. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla meta’ a due terzi per chi si adopera per evitare che l’attivita’ delittuosa sia portata a conseguenze  ulteriori,  anche  aiutando  concretamente l’autorita’ di polizia o l’autorita’ giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

 

7-bis. Nel caso di condanna o di applicazione di pena su  richiesta delle parti, a  norma  dell’articolo  444  del  codice  di  procedura penale, e’ ordinata la confisca delle cose che ne sono il profitto  o il prodotto, salvo che appartengano  a  persona  estranea  al  reato, ovvero quando essa non e’ possibile, fatta eccezione per  il  delitto di cui al comma  5,  la  confisca  di  beni  di  cui  il  reo  ha  la disponibilita’  per  un  valore  corrispondente  a  tale  profitto  o prodotto.

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